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Mediazione/Reclamo

Dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs. n. 546/1992, così come modificato dall'art. 9 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n.156, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato) il contribuente che intendesse proporre ricorso è tenuto a presentare al Comune - entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo - un’istanza di RECLAMO contenente una eventuale e motivata proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa tributaria, diversamente il ricorso introduttivo risulterà improcedibile.

La riscossione e il pagamento della somme dovute in base all'atto originario oggetto di reclamo, saranno sospesi fino allo scadere del termine di 90 novanta giorni alla data di presentazione dell’istanza di reclamo.

Durante questo periodo il Comune dovrà valutare l'istanza presentata dal Contribuente, invitandolo, se ne ravvisa la necessità per volgere all'esito della pratica, a produrre documentazione integrativa o in contraddittorio per la definizione dell'accordo.

L’istituto del reclamo/mediazione, anche dopo la riforma, continua a configurarsi come uno strumento obbligatorio che consente un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti al giudice, al fine di una maggiore semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento, nonché di una quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in senso più favorevole al contribuente e detta precise regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione, con l’estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale.

Non è per norma prevista la possibilità di opporre reclamo nelle controversie in cui il valore delle stesse sia indeterminabile.

Il ricorso non è procedibile fino a 90 novanta giorni dalla data di notifica del reclamo/mediazione, periodo durante il quale dovranno essere perfezionati tutti gli adempimenti necessari per la definizione/accoglimento/diniego dell'istanza in origine presentata.

Possibili esiti
(da notificare al contribuente entro 90 novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di reclamo)

  1. accoglimento in toto del reclamo con conseguente annullamento dell’atto impositivo;
  2. accoglimento dell’istanza di reclamo con mediazione o accettazione della controproposta dell’ufficio, anche a seguito di contraddittorio, mediante sottoscrizione di un accordo fra le parti, a seguito del quale il contribuente sarà tenuto a versare l’importo concordato (o comunque al pagamento della prima rata in caso di dilazione, possibile al max fino a 8 rate trimestrali), entro e non oltre 20 venti giorni dalla data di sottoscrizione e in tal caso le sanzioni tributarie saranno ridotte al 35% del minimo previsto ex lege;
  3. accoglimento dell'istanza di reclamo con mediazione per controversia riferita alla restituzione di somme, mediante anche sottoscrizione di un accordo fra le parti, a seguito del quale il Comune restituisce le somme dovute al contribuente, analogamente ai termini previsti, ovvero entro 20 venti giorni (o comunque nei termini previsti in caso di dilazione);
  4. diniego espresso o tacito a seguito del quale il reclamo produce gli effetti del ricorso, per cui il contribuente entro 30 trenta giorni si costituirà in giudizio mediante deposito del reclamo in parola presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente, con versamento del Contributo Unificato previsto ai sensi dell’art.37c.6 DL98/2011.

Gli atti che possono essere impugnati secondo la procedura descritta:

  • Avviso di accertamento/liquidazione del tributo
  • Provvedimento che irroga le sanzioni
  • Avviso di pagamento, ruolo e cartella di pagamento
  • Rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
  • Diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
  • Cartelle di pagamento ed ingiunzioni fiscali per vizi propri;
  • Fermi di beni mobili registrati;
  • Iscrizioni di ipoteche sugli immobili;
  • Ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

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