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Vendita farmaci da banco e medicinali veterinari

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari sono le seguenti:

  • Avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.

DESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 248/2006, gli esercizi commerciali (di vicinato, media e grande struttura) possono effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica e di prodotti omeopatici, nonché ai sensi dell’art. 70 del D.lgs. 6 aprile 2006 n. 193 (come sostituito dall’art. 11, c.14 della Legge n. 27/2012), anche di medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica o anche con ricetta medica qualora questa sia prevista come obbligatoria.

La vendita è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata in apposito reparto, in presenza e con l’assistenza diretta al cliente di farmacisti abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine.

È consentito l'uso della dicitura Parafarmacia nell'insegna degli esercizi commerciali dotati di reparto per la vendita di medicinali e l'utilizzo della croce come insegna.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • L. n. 248/2006 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 193/2006 e s.m.i.;
  • L. n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 59/2010 e.s.m.i;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso:
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita e della tipologia di vendita

D.lgs. N. 22/2016, tab. A), punto 1.10, attività n. 30

Dichiarazione di impegno ad effettuare la vendita:

  • Negli orari di apertura dell'esercizio commerciale;
  • Nell'ambito di un apposito reparto;
  • Alla presenza e con l’assistenza diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati e iscritti all’ordine

Art. 5, c.2 della legge n. 248/2006

Conoscenza del divieto di effettuare concorsi/operazioni a premio e vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci

Art. 5, c.2 della legge n. 248/2006

Impegno a esporre sulla confezione del farmaco in modo leggibile e chiaro lo sconto praticato sul prezzo indicato dal produttore/distributore

Art. 5, c.3 della legge n. 248/2006

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese necessarie a corredo della Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

30

Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:

 

 

D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5

D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c.14

D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. Scia unica

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;

Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.

La Comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della Salute, è presentata:

  1. Compilando un apposito allegato della SCIA unica;
  2. contestualmente alla presentazione dell’istanza;
  3. all’avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari (successivo a quello dell’attività).

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. Comunicazione

 

NB La Comunicazione verrà trasmessa dal SUAP alla Regione e al Ministero della Salute.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali: Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata

in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ....... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

Modelli

Comunicazione avvio, modifiche, cessazione

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